La Dichiarazione di Prestazione (DoP - Declaration of Performance, o Dichiarazione di Prestazione) è il documento emesso dai produttori di materiali da costruzione che garantisce la conformità del prodotto ai requisiti della Direttiva Prodotti da Costruzione e relativa marcatura CE e permette di confrontare oggettivamente tra loro prodotti con la stessa norma di riferimento e destinazione d’uso. Questo documento è obbligatorio e ha valore legale: firmato dal Legale Rappresentante dell'azienda, rende di fatto il produttore responsabile di quanto dichiarato.
Ogni normativa armonizzata di prodotto contiene una tabella che ne descrive le caratteristiche essenziali e identifica il modo di rappresentarne i risultati: metodo di prova, unità di misura dei risultati, espressione del risultato in valori o classi in modo che tutti i prodotti sul mercato presentino i propri risultati con le stesse modalità. La normativa prevede che sulla DoP venga dichiarato il risultato di almeno 1 caratteristica essenziale e le informazioni necessarie a una corretta identificazione del prodotto.
Attenzione però, se i risultati di una caratteristica essenziale non sono dichiarati sulla Dichiarazione di Prestazione, non potranno essere riportati nella Scheda Tecnica.
Abbiamo evidenziato come la Dichiarazione di Prestazione sia obbligatoria, in abbinamento alla marcatura CE, strettamente legata alle caratteristiche di prodotto previste dalla Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD) e come abbia per il produttore un valore legale.
La DoP esplicita le informazioni già riportate sull’etichetta del prodotto, insieme alla marcatura CE: viene infatti indicata la norma armonizzata di riferimento e la destinazione d’uso del prodotto, il codice di identificazione unico del prodotto che ne consente la tracciabilità.
Viene poi indicato il sistema di valutazione della prestazione, che identifica quale piano di controllo qualità viene realizzato in fabbrica, e l’ente certificatore esterno coinvolto nella procedura; viene infine riportata la tabella con le caratteristiche essenziali del prodotto e i relativi risultati.
La Scheda Tecnica, come dice il nome stesso, è un documento tecnico, emesso a discrezione del produttore, può essere revisionato in qualsiasi momento e contenere informazioni su caratteristiche di prodotto eventualmente anche non previste dalla normativa, ma peculiari per il prodotto presentato.
In generale, infatti, non vengono considerate essenziali le caratteristiche che non hanno a che fare con i requisiti fondamentali della direttiva Prodotti da Costruzione:
Le norme di prodotto prendono in considerazione le proprietà tecniche, relative ai requisiti fondamentali nell’ambito della destinazione d’uso: tutti gli altri aspetti e le relative informazioni o impegni del produttore vengono invece inseriti nella scheda tecnica. Le informazioni riportate sulla scheda tecnica che riguardino caratteristiche previste dalla normativa CE devono necessariamente comparire anche sulla Dichiarazione di Prestazione e, ovviamente, riportare identici valori o livelli.
In pratica, i due documenti si completano tra loro: la DoP contiene informazioni comuni a tutti i produttori di un articolo relativo a una specifica destinazione d’uso e norma di prodotto; le scheda tecnica contiene tutte le altre informazioni tecniche e, in particolare, tutte le informazioni peculiari di ciascun produttore, aspetti distintivi particolari che il legislatore non ha ritenuto necessario regolamentare o standardizzare.